Lo scorso 13 gennaio è stato pubblicato su questa testata un articolo inerente la sentenza di Cassazione 42917/11, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, con la quale si era condannato un medico inadempiente per non aver effettuato la tempestiva compilazione della cartella clinica di un paziente ricoverato in ospedale ed averla scritta a posteriori, a decesso del paziente avvenuto. Nel medesimo articolo del 13 gennaio si leggeva anche la seguente frase: “questo vale anche per i dentisti liberi professionisti”.
La sentenza non contiene tuttavia argomentazioni che facciano riferimento alla professione medica od odontoiatrica esercitata in regime di libera professione, specificando tra le motivazioni della decisione che si trattava di medico di un ospedale pubblico e circostanziando il fatto che l’inadempienza si era protratta per oltre un mese e mezzo e il medico aveva annotato in cartella clinica quanto non scritto in precedenza ignaro del fatto che la documentazione era stata fotografata dalla polizia all’atto della constatazione del decesso del paziente.
Facendo un passo indietro, prima di parlare di obbligo o meno di redazione tempestiva della cartella clinica da parte del dentista libero-professionista, ci si deve porre il quesito se i medici e dentisti esercitanti in regime di libera professione abbiano obbligo di cartella clinica, fatto che a tutt’oggi non consta. In effetti la cartella clinica standardizzata ha senso in strutture di notevole complessità organizzativa e anche accreditate, dove il paziente passa di mano in mano e di struttura in struttura e quindi è assolutamente necessario uno strumento di comunicazione univoco. Una delle definizioni attuali (2006) di cartella clinica è infatti questa: “principale strumento di lavoro comune alle varie figure professionali che intervengono sul paziente, finalizzato alla realizzazione del progetto di cura”. E’ evidente come questo riguardi la sopravvivenza di pazienti che passano di specialista in specialista e non studi in cui il paziente si affida ad una singola figura professionale per l’esecuzione, ad esempio, di cure restaurative. Nello studio professionale del dentista la documentazione clinica del paziente viene redatta, ma non è vincolata ad uno standard univoco, concetto che configura la denominazione di “cartella clinica”.
Quindi, il concetto che l’obbligo di (tempestiva) compilazione della cartella clinica riguardi i dentisti liberi professionisti non appare calzante, almeno nelle Regioni nelle quali non si è normato quest’obbligo. A preciso quesito sul punto, l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, così ha risposto: “Tale obbligo trova applicazione unicamente per gli odontoiatri "preaccreditati" operanti nella Regione Veneto ed eroganti prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, come previsto dall'art. 4- comma 1 - della L. R. 14 dicembre 2007, n. 34 recante "norme in materia di tenuta, informatizzazione e conservazione delle cartelle cliniche e sui moduli di consenso informato”.
Dott. Luca Dal Carlo: Presidente Andi Regione Veneto