Intenderei chiarire e precisare che quanto afferma l'avvocato Scarpelli in merito alla ricetta medica in campo odontoiatrico rappresenta unicamente la Sua interpretazione della legge.
Quando Ella afferma "...• i laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria possono prescrivere soltanto medicamenti necessari all'esercizio della loro professione, in altre parole quelli indicati per la terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, della mascella e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica." stravolge le volontà del legislatore.
In particolare, se osserviamo la legge 409/85 ed in particolare l'art.2, potremo ben leggere: "Formano oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione." Non si capisce come "tutti i medicamenti" possa diventare "soltanto medicamenti". Inoltre, il punto che separa i due periodi appare come un'interruzione del concetto.
Seguendo infatti l'interpretazione dell'avv. Chiara Scarpelli, non sarebbe per un odontoiatra possibile alcun protocollo rianimativo farmacologico. Insomma non potremmo gestire una reazione di anafilassi, possibile causa di decesso in ambulatorio odontoiatrico, poichè adrenalina, antistaminici e cortisonici non sono medicamenti per curare denti o mascelle... Ciò appare in antitesi, ad esempio, con i rilievi correttamente operati in campo nazionale, dai NAS i quali sanzionano se non presente in studio adrenalina conservata in frigorifero. Parimenti non sarebbe possibile cercare di limitare stimoli tussigeni durante un intervento di rigenerazione ossea guidata o implantare, o la prescrizione di qualsivoglia farmaco non direttamente implicato nel distretto mascellare, che ricordiamo intimamente connesso al resto del corpo.
Per tali e tanti motivi, la visione dell'avv. Scarpelli deve essere intesa unicamente come un'interpretazione personale. Ci si chiede, fra l'altro, se esistano riferimenti in giurisprudenza a supporto della sua teoria.
Jean Louis Cairoli: Presidente CAO Varese
La risposta dell’avv. Scarpelli
L'articolo in questione è ovviamente frutto di una mia interpretazione: non sono nè una giornalista, nè tantomeno un'odontoiatra. Sono un semplice avvocato, interessata a temi riguardanti l'area medica.
Ciò posto, ovviamente, l'odontoiatra è tenuto, in quanto medico, ad attivare in caso di necessità il protocollo rianimativo farmacologico; tuttavia ciò che, con la mia interpretazione dei fatti, ribadisco assolutamente personale, e con le mie parole, ho enfatizzato, è che un odontoiatra può e deve prescrivere medicamenti relativi alla sua professione, inerenti alla terapia di malattie ed anomalie dei denti; certo non credo che un odontoiatra sia solito prescrivere adrenalina!!! Tantomeno antistaminici e cortisonici, salvo in casi particolari che comportano un'altrettanta particolare ed articolata terapia!!!
In sintesi, quel "soltanto" da Lei imputato serviva, e serve, ad enfatizzare la differenziazione necessaria tra un medico ed un odontoiatra nella prescrizione di medicinali.
Avv. Chiara Scarpelli
Gli articoli oggetto della precisazione:
[11/05/2012] La ricetta medica, cosa si deve sapere (parte prima). I consigli dell’avvocato
[11/05/2012] La ricetta medica cosa si deve sapere (parte seconda): le sue caratteristiche
[11/05/2012] La ricetta medica cosa si deve sapere (parte terza): il quadro generale
http://www.ildentale.it/notizia.aspx?id=2298