Chi Siamo Iscriviti Archivio L'Esperto risponde Archivio SOle 24 Ore Odontoiatria  
A proposito di ricetta medica. Le considerazioni del presidente CAO di Varese e la risposta dell’avv. Scarpelli
[mercoledì 16 maggio 2012]

Intenderei chiarire e precisare che quanto afferma l'avvocato Scarpelli in merito alla ricetta medica in campo odontoiatrico rappresenta unicamente la Sua interpretazione della legge.

Quando Ella afferma "...• i laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria possono prescrivere soltanto medicamenti necessari all'esercizio della loro professione, in altre parole quelli indicati per la terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, della mascella e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica." stravolge le volontà del legislatore.

In particolare, se osserviamo  la legge 409/85 ed in particolare l'art.2, potremo ben leggere: "Formano oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione." Non si capisce come "tutti i medicamenti" possa diventare "soltanto medicamenti". Inoltre, il punto che separa i due periodi appare come un'interruzione del concetto.

Seguendo infatti l'interpretazione dell'avv. Chiara Scarpelli, non sarebbe per un odontoiatra possibile alcun protocollo rianimativo farmacologico. Insomma non potremmo gestire una reazione di anafilassi, possibile causa di decesso in ambulatorio odontoiatrico, poichè adrenalina, antistaminici e cortisonici non sono medicamenti per curare denti o mascelle... Ciò appare in antitesi, ad esempio, con i rilievi correttamente operati in campo nazionale, dai NAS i quali sanzionano se non presente in studio adrenalina conservata in frigorifero. Parimenti non sarebbe possibile cercare di limitare stimoli tussigeni durante un intervento di rigenerazione ossea guidata o implantare, o la prescrizione di qualsivoglia farmaco non direttamente implicato nel distretto mascellare, che ricordiamo intimamente connesso al resto del corpo.

Per tali e tanti motivi, la visione dell'avv. Scarpelli deve essere intesa unicamente come un'interpretazione personale. Ci si chiede, fra l'altro, se esistano riferimenti in giurisprudenza a supporto della sua teoria.

Jean Louis Cairoli: Presidente CAO Varese

La risposta dell’avv. Scarpelli

L'articolo in questione è ovviamente frutto di una mia interpretazione: non sono nè una giornalista, nè tantomeno un'odontoiatra. Sono un semplice avvocato, interessata a temi riguardanti l'area medica.

Ciò posto, ovviamente, l'odontoiatra è tenuto, in quanto medico, ad attivare in caso di necessità il protocollo rianimativo farmacologico; tuttavia ciò che, con la mia interpretazione dei fatti, ribadisco assolutamente personale, e con le mie parole, ho enfatizzato, è che un odontoiatra può e deve prescrivere medicamenti relativi alla sua professione, inerenti alla terapia di malattie ed anomalie dei denti; certo non credo che un odontoiatra sia solito prescrivere adrenalina!!! Tantomeno antistaminici e cortisonici, salvo in casi particolari che comportano un'altrettanta particolare ed articolata terapia!!!

In sintesi, quel "soltanto" da Lei imputato serviva, e serve, ad enfatizzare la differenziazione necessaria tra un medico ed un odontoiatra nella prescrizione di medicinali.

Avv. Chiara Scarpelli

 Gli articoli oggetto della precisazione:

[11/05/2012] La ricetta medica, cosa si deve sapere (parte prima). I consigli dell’avvocato 

[11/05/2012] La ricetta medica cosa si deve sapere (parte seconda): le sue caratteristiche

[11/05/2012] La ricetta medica cosa si deve sapere (parte terza): il quadro generale

 

http://www.ildentale.it/notizia.aspx?id=2298

 


Riproduzione vietata Ritorna alle notizie
Aiutaci a mantenere viva l'informazione de ildentale: abbonati

 
Questo sito utilizza cookie di profilazione propri e di altri siti per inviare all'utente comunicazioni commerciali in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione.
AVVISO: D-Press sas informa che, accedendo al sitowww.ildentale.it l'utente acconsente all'uso dei cookies per le finalità sopra indicate.
Proprietà D-Press sas PI:01362010058 redazione@ildentale.it