Spett.le Redazione del Il Dentale, in riferimento all’articolo pubblicato in data primo marzo 2013, sulla sentenza della Corte Europea, al fine di evitare ulteriori incertezze, oltre a quelle che già sono presenti nel nostro Paese, vorrei sottoporre alcune precisazioni.
Mi premetto di intervenire su una materia giuridica, qual è la sentenza della Corte Europea del 28 febbraio u.s., dal momento che in questi ultimi tempi stanno circolando, nel contesto della stampa di ambito odontoiatrico, degli articoli che potrebbero far presupporre che la Comunità Europea sia intervenuta sulla materia della formazione obbligatoria inficiando il sistema ECM italiano.
Vorrei sottolineare che questo non corrisponde al vero, dal momento che la sentenza in oggetto riguarda degli aspetti di libera concorrenza nell’ambito del mercato formativo portoghese degli analisti contabili.
La sentenza reputa che l’Ordine degli esperti contabili (OTOC) portoghese si sia posto, in materia formativa, in una posizione di prevalenza sul mercato della formazione venendo a realizzare una perturbativa del mercato stesso, violando l’Art. n. 101 e l’Art. 106, comma 2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) in materia di libera concorrenza.
La realtà dove si applica questa sentenza è completamente diversa dal contesto italiano ECM. Innanzitutto in Portogallo gli enti di formazione (Providers) devono essere approvati dall’OTOC, che a sua volta eroga formazione obbligatoria. In Italia i Providers vengono approvati dal Ministero e gli ordini soggiacciono alle medesime regole degli altri Providers. In Portogallo il 12% della formazione deve essere obbligatoriamente effettuata presso l’OTOC, in Italia l’ECM può essere conseguito presso qualsiasi Provider autorizzato dal Ministero. In Portogallo la formazione realizzata dall’OTOC presenta una maggiore efficacia ai fini della valutazione formativa, in Italia la formazione realizzata dall’Ordine è assolutamente analoga rispetto agli altri Providers. Si può concludere che la Corte Europea abbia dichiarato una violazione dell’Art. 101 e 106 a ragion veduta, in quello specifico contesto. Questa sentenza non è minimamente applicabile al sistema ECM italiano, pertanto, nulla cambia rispetto a quanto sancito dall’Accordo Stato Regione sull’ECM stessa.
In ultima istanza, in Italia, per norma giuridica, l’Ordine Professionale è deputato alla verifica della formazione obbligatoria dei propri iscritti (che per il triennio 2011-2013 è stata stabilita in 150 crediti), applicando delle sanzioni disciplinari agli inadempienti.
Carlo D’Achille: presidente CAO Bologna