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Contributo per chi vende dispositivi medici, anche i su misura, al SSN. Il testo inserito nel DdL Salute
[lunedì 27 settembre 2010]

Come vi abbiamo anticipato con la nostra news di venerdì, tra le norme introdotte dal DdL “Salute” presentato dal Consiglio dei Ministri, l’art.2 introdurrà, se supererà l’iter parlamentare, una “tassa” dell’1% che i fornitori al SSN di dispositivi medici, anche su misura, dovranno versare all’acquirente.

 

Art. 2.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici)

 

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si dispone che:

a)        dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2012, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all’1 per cento della somma fatturata al netto dell’IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall’impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l’acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire a un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nei dodici mesi precedenti all’entrata in vigore della presente legge. Il contributo di cui al primo periodo della presente lettera, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d’asta prezzi determinati con i decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008, 15 aprile 2008 e 17 febbraio 2009, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95, del 24 giugno 2008, n. 146 e del 5 giugno 2009, n. 128;

b)        entro il 31 dicembre 2011, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi provenienti dal flusso informativo previsto dal decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, recante “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale”, nonché delle risultanze sia del tavolo di cui all’articolo 8, comma 2 del Patto della salute per gli anni 2010-2012 sia di un apposito tavolo da istituire entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della salute, con la partecipazione del Dipartimento per gli affari regionali, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una proposta ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, per la sostituzione della disciplina dei prezzi da porre a base d’asta prevista dall’articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 28 febbraio 2012, che sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La partecipazione al tavolo di cui alla presente lettera, non comporta alcun tipo di compenso né rimborso spese per i componenti .

 

 

 


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