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Sicurezza sul lavoro: quali le novità per lo studio odontoiatrico?
[giovedì 8 marzo 2012]

Con l’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 pubblicato in G.U. il 11 gennaio 2012 si sono introdotte diverse novità sulla formazione ed aggiornamento di tutti i dipendenti e del RSPP in tema di sicurezza sul lavoro.

Le modifiche di maggior rilevanza riguardano i contenuti, le metodologie e soprattutto la durata minima delle diverse azioni formative, in funzione dei destinatari e della classe di rischio aziendale. Le aziende saranno inquadrate in tre tipologie di rischio (basso, medio, elevato) in funzione dei rischi riferiti al comparto o settore di appartenenza. Le macrocategorie sono state individuate attraverso le corrispondenze dei Codici ATECO. L'attività odontoiatrica è stata inserita nella "Macroarea Sanità", ad alto rischio, ne consegue che i corsi di formazione avranno la durata massima prevista dall’accordo.

In particolare:

a) Per la formazione dell’odontoiatra datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP: i corsi avranno durata di almeno 48 ore ed un aggiornamento quinquennale di 14 ore.

b)  Il percorso formativo dei dipendenti si articola ora in due moduli distinti: Modulo di Formazione Generale della durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori;  Modulo di Formazione Specifica della durata minima di 4 ore per il personale non sanitario e di 12 ore per il personale sanitario.

La  durata totale sarà quindi, fra formazione generale e specifica, di 8 ore per addetti amministrativi/segreteria e 16 ore per assistenti alla poltrona, igienisti ecc...  La formazione di tutti i lavoratori deve avvenire anteriormente o contestualmente all’assunzione. Ove ciò non risulti possibile, il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione. Anche qui è previsto un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore per tutti i settori.

La nuova disciplina consente, per alcune attività formative, in particolare per quanto concerne la formazione generale e per gli aggiornamenti, la modalità e-leaning.

Si ribadisce inoltre che i corsi di formazione debbano essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti Paritetici e bilaterali, quali definiti dal D.Lgs. 276/03. Da tener presente che l’Accordo è parte integrante dell’ articolo 37 del D.Lgs. 81/08, articolo sanzionato penalmente.

Dott. Massimo di Gennaro: Responsabile formazione AQS ITALIA


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