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ECM ecco le nuove regole. 150 i crediti da reperire entro il 2013. Centrale il ruolo dell’Ordine nella certificazione dell’avvenuta formazione ma anche nell’aggiornamento e nell’opera sanzionatoria che rischia di essere “automatica”
[giovedì 5 aprile 2012]

La Commissione Nazionale ECM ha presentato per l’approvazione alla Stato Regioni le nuove linee guida sull’accreditamento dei provider, i compiti di Ordini e Collegi, le regole particolari per i liberi professionisti, il monitoraggio e controllo della qualità formativa, gli obiettivi ed il numero crediti formativi da reperire.

Per gli obblighi formativi viene stabilito in 150 il numero di crediti ECM da acquisire per il triennio 2011-2013 (annualmente minimo 25 massimo 75 crediti) ma con la possibilità di riportare dal triennio precedente fino a 45 crediti.

Ma il numero di crediti da acquisire è solo uno dei punti del testo che aggiorna il sistema ECM in particolare per quanto riguarda la certificazione dei provider, gli organizzatori degli eventi formativi che rilasciano crediti ECM. Nel nuovo sistema al vaglio della Stato Regioni sono chiamati a giocare un ruolo determinate come garanti sia nel controllo della qualità formativa che dell’avvenuto aggiornamento degli iscritti, ma anche come organizzatori di singoli eventi, gli Ordini professionali i Collegi o, per le professioni sprovviste, le Associazioni professionali.

Secondo quanto previsto dal nuovo sistema ECM, se approvato dalla Stato Regioni, il ruolo degli Ordini sarà quello di certificare l’aggiornamento effettuato da ogni professionista sanitario, in tal senso è stato costituito un apposito consorzio, il CO.GE.A.P.S., deputato a gestire un’anagrafe nazionale dei crediti formativi da trasmettere ai singoli Ordini provinciali affinché, gli stessi, possano certificare al termine del triennio i crediti formativi acquisiti dall’iscritto. Sarà lo stesso provider a trasmettere al Consorzio il numero di crediti acquisii dal discente che ha partecipato all’evento formativo. Di conseguenza, per gli iscritti che risulteranno non aggiornarsi, gli stessi Ordini dovranno probabilmente sanzionarli “in automatico” come previsto dal decreto 138 del 31 agosto 2011 che affida agli Ordini il compito di adottare sanzioni per i professionisti sanitari che non ottemperano all’obbligo di “seguire percorsi di formazione continua permanenti”.

Ma non solo, gli Ordini saranno anche “fornitori” di offerta formativa sia su temi come etica, deontologia, informatica, legislazione, inglese e comunicazione ma anche, ma solo per i liberi professionisti, su tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale. Gli eventi inerenti a queste tematiche non potranno però essere sponsorizzati e dovrà essere garantita la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari per la sola copertura delle spese organizzative. Gli Ordini non potranno organizzare eventi mirati a tematiche tecnico-professionale superiori al 50% del totale degli eventi formativi organizzati; il restante 50% deve contemplare temi come etica, deontologia, informatica, legislazione, inglese e comunicazione.

Poche le agevolazioni concesse ai liberi professionisti oltre alla possibilità di partecipare ad eventi gratuiti, o quasi, organizzati dagli Ordini. Tra queste anche la possibilità di acquisire crediti formativi attraverso modalità “flessibili” per crediti/anno come l’autoformazione che sarà regolata, per la valorizzazione dei crediti formativi, anche attraverso il riconoscimento dell’attività tutoriali gestite dagli Ordini.

 Il testo presentato alla Stato Regioni anticipato da Quotidianosanità.it


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