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Le scadenze in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro: i consigli di CNA/SNO
[giovedì 12 aprile 2012]

Nei prossimi mesi i datori di lavoro dovranno adempiere a due importanti scadenze in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare sulla valutazione dei rischi.

Per informare i propri iscritti la CNA/SNO ha inviato una circolare ricapitolando le scadenze suggerendo alle imprese odontotecniche come comportarsi di cui riportiamo ampi stralci.

Entro il 30 aprile 2012, scrive Manuela Maria Brunati -Responsabile Sicurezza sul Lavoro DPT Competitività e Ambiente CNA Nazionale- trovano applicazione le disposizioni specifiche relative ai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Nell’ambito della valutazione dei rischi fisici (art. 181), il datore di lavoro deve valutare e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori (da 0 Hz a 300 GHz). Entro la stessa data il datore di lavoro dovrà, qualora risulti che i valori d’azione di cui all’art. 208 comma 2, sono superati, elaborare ed applicare un programma che comprenda misure tecniche ed organizzative adeguate a prevenire esposizioni superiori ai valori limite e a proteggere i lavoratori. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione di cui al l’art. 208 comma 1. Le sanzioni relative ad eventuali violazioni, così come specificate nell’art. 219 si applicheranno a partire dal 30 aprile prossimo. L’obbligo riguarda le esposizioni “professionali” a campi elettromagnetici, ossia quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo. Rimane comunque a carico del datore di lavoro la valutazione del rischio derivante dall’esposizione a questi campi e la verifica del rispetto, anche tramite gli organi di controllo, della normativa da parte del gestore.

Seconda scadenza “imminente” quella per sostituire l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi con il documento di valutazione 30/6/2012. Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, ricorda la CNA/SNO, si deve effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione Consultiva permanente avrebbe dovuto elaborare, con decreto interministeriale, entro 31 dicembre 2010 (ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f). Lo stesso comma 5 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi fino al 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto e comunque non oltre il 30 giugno.

“In merito –informa l’associazione- crediamo opportuno informarvi che il Comitato della Commissione Consultiva Permanente che si sta occupando di elaborare tali procedure standardizzate non ha ancora ultimato i lavori e presume di effettuare una sperimentazione in campo nei prossimi mesi”.

Presente al tavolo della discussione la CNA ha proposto del mantenimento dello strumento di autocertificazione della valutazione dei rischi per le imprese più piccole: fino a 5 lavoratori; una proroga dei termini di autocertificazione per permettere alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori di attendere la pubblicazione del previsto decreto relativo alle procedure standardizzate; una consistente semplificazione delle procedure standardizzate, ora in bozza, in quanto non rappresentano una vera semplificazione rispetto all’elaborazione del DVR.

È comunque bene puntualizzare, chiarisce la CNA che la deroga per le imprese al di sotto dei 10 lavoratori è riferita alla redazione del DVR mentre queste imprese, al pari di quelle più grandi, devono aver comunque provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi”. CNA/SNO che nei giorni scorsi ha nuovamente avanzato una proposta di proroga del termine del 30 giugno, sulla quale il Ministro non si è ancora pronunciato. Proroga a parte, l’associazione ritiene che, in assenza della pubblicazione delle citate procedure standardizzate i datori di lavoro dovranno trasformare le autocertificazioni in documenti di valutazione del rischio entro il 30 giugno 2012.

 


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