E’ polemica tra CAO ed Agenzia delle Entrate sull’interpretazione della norma che consente al paziente di scaricare la fattura dell’odontotecnico come prestazione sanitaria. Tutto nasce dalla risposta dell’Ufficio stampa dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito posto da un lettore dell’edizione online de Il Correre della Sera in cui si cheidevono chiarimenti sulla possibilità di detrarre le spese mediche coperte dall’assicurazione.
Così risponde l’Agenzia delle Entrate.
“Le regole per la detraibilità non sono cambiate; le spese mediche sono ovviamente detraibili nella misura in cui siano state effettivamente sostenute dal contribuente (incluse anche quelle le spese per i familiari fiscalmente a carico). Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche) danno diritto ad una detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Nel calcolo delle spese mediche detraibili possono essere considerate anche quelle rimborsate dalla compagnia assicuratrice, nel caso in cui i premi versati annualmente dal contribuente non siano deducibili o detraibili. Se invece, le spese sono state rimborsate per intero dalla compagnia e i premi versati sono deducibili o detraibili, le spese mediche non possono essere detratte poiché non possono essere considerate «rimaste a carico del contribuente». Se il rimborso è stato parziale, può essere portato in detrazione del 19% soltanto l’importo che rimane a carico del contribuente. Anche le spese per protesi dentarie e acustiche sono detraibili, i documenti da conservare sono, oltre alle fatture o ricevute di pagamento, anche la prescrizione del medico curante. Non è necessaria la prescrizione se si tratta di attività svolte, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti con il paziente come odontotecnico o ottico”.
Ultima affermazione che non trova d’accordo la CAO nazionale che in una nota ufficiale inviata all’Agenzia delle Entrate chiede una rettifica.
“Si tratta certamente di un esempio non attinente –scrive l’ufficio odontoiatri della FNOMCeO in collaborazione con l’ufficio legale- considerato che l’attività di odontotecnico non rientra fra le professioni sanitarie visto che siamo di fronte ad una attività di carattere artigianale e manifatturiera che non ha alcuna diretta applicazione nei rapporti con i pazienti”.
“Corre l’obbligo di ricordare –continuano dalla CAO- che la normativa di riferimento è tuttora l’art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 che testualmente prevede: “gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire”.
Ricordando come l’odontotecnico “non possa effettuare alcuna manovra cruenta o incruenta, nella bocca del paziente sana o ammalata” la CAO ritiene che sia “evidente che nessun odontotecnico potrà intrattenere rapporti con il paziente e che le eventuali detraibilità delle spese per protesi dentarie, non potrà mai prescindere dalla prescrizione del medico curante”.