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Quando le aziende ed i professionisti devono pagare il canone Rai. Le indicazioni di Rete Imprese Italia
[venerdì 18 maggio 2012]

Dopo le polemiche di qualche mese fa sull’opportunità o meno di pagare il canone Rai da pare delle imprese e dei liberi professionisti anche solo avessero a disposizione un computer, ed una prima precisazione della Rai stessa, in queste settimana la televisione pubblica sta nuovamente mandando delle lettere di richiesta di abbonamento alle imprese evidenziando come nella ultima legge finanziaria sia stato reso obbligatorio indicare il numero di abbonamento nella dichiarazione dei redditi.


In una nota la Rai aveva precisato che hanno l’obbligo di effettuare il pagamento dell’abbonamento professionisti, artigiani ed imprese che posseggono un apparecchio “atto a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente (fin dall’origine) gli stadi di un radioricevitore completo; sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici”.


Ne deriva, come conseguenza, che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delleradioaudizioni (e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone TV).


Le Associazioni che compongono R.E TE. Imprese Italia ed in particolare CNA/SNO in una nota raccomanda alle imprese associate di prestare attenzione e di verificare che gli apparecchi  detenuti nell’ambito aziendale appartengano alla tipologia descritta nella lettera del Dipartimento delle comunicazioni (apparecchi muniti di sintonizzatore): in questo caso il pagamento del canone speciale Rai sarà dovuto e del numero del relativo abbonamento dovrà essere data evidenza nella prossima dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando nella dichiarazio nel’inesistenza dell’obbligo.


“Poniamo altresì in evidenza –continua la nota- perescludere ulteriori dubbi, che nei casi in cui l’azienda utilizzi monitor/display non allo scopo di consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi il canone speciale Rai sarà comunque dovuto qualora il monitor/display sia dotato di sintonizzatore, e dunque adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall’effettivo uso diverso”.

 

 

 


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