Il medico ha un dovere di controllo specifico delle attrezzature elettromedicali utilizzate, anche se si appoggia ad una struttura esterna, al fine di scongiurare possibile e non del tutto imprevedibili eventi che possono intervenire nel corso dell’operazione. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza 10616 del 26 giungo scorso sul ricorso di un paziente che aveva riportato ustioni di terzo grado ad una gamba causate dal mal funzionamento degli elettrodi del bisturi elettrico utilizzato per un intervento chirurgico di deviazione del setto nasale.
Secondo la Cassazione il medico, anche se si appoggia ad una struttura sanitaria, “ha l’obbligo di accertarsi preventivamente che la struttura e le attrezzate dove si appresta ad operare siano, sotto ogni profilo, pienamente idonee in modo che possa offrire tutto ciò che serve per il sicuro ed ottimale espletamento della propria attività”. Così come, precisa la Cassazione, “la struttura sanitaria è obbligata a vigilare che chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato all’esercizio della professione medica in generale e, in particolare, al compimento della specifica prestazione di volta in volta richiesta nel caso concreto”.