Da quando è stato imposto l’aggiornamento professionale secondo il sintema ECM le associazioni dei liberi professionisti chiedono la possibilità di detrarre le spese effettuate per la formazione ed anche la possibilità di indicare nello Studio di settore le giornate di non lavoro dedicate alla formazione.
Sul tema interviene la circolare 35/E del 20 settembre 2012 rispendendo ad un quesito che cercava di capire se, essendo l’aggiornamento ECM obbligatorio, fosse possibile la completa deduzione delle spese di iscrizione al corso.
Ricordiamo che oggi l’articolo 54, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) dispone che le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.
Siccome detta disposizione non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali”.
Quindi anche per le spese dei corsi o degli eventi ECM rimane la possibilità di dedurre il 50% del loro costo.