Con l’approvazione del “decreto sviluppo” del luglio 2011 sono state semplificate alcune norme a vantaggio di una gestione più snella della propria attività. Tra queste anche l’esenzione della scheda carburante per chi paga con moneta elettronica.
Fino a prima dell’approvazione del Decreto per i professionisti e le imprese era possibile evitare di compilare e presentare la scheda carburante se si utilizzavano le “card” fornite dalle compagnie petrolifere che fungono da carta di credito e permettono di ricevere la fattura, le schede carburante su supporto magnetico compilate dal gestore della stazione di servizio, i buoni benzina con importo prestampato acquistati dall’utilizzatore (i buoni vengono registrati tra le spese).
Con l’approvazione della nuova norma è possibile sostituire la scheda carburante se si paga il pieno con carta di credito, carte di debito o carte prepagate. In questo caso si dovrà presentare al proprio commercialista, invece della scheda carburante, l’estratto conto del conto corrente da cui viene effettuato il pagamento: può anche non essere quello aziendale e non è necessario che la carta di credito sia utilizzata esclusivamente per l’acquisto di carburante, quindi può essere quella personale.
Non è però possibile, precisano dalle Entrate, utilizzare i due sistemi di documentazione: o si sceglie di documentare i pagamenti con la scheda carburante oppure con l’estratto conto.
Per quanto riguarda le auto di lusso ed il poter dimostrare il loro mantenimento la Corte di Cassazione (sentenza numero 18604) afferma il principio secondo cui il possesso di autovetture di grossa cilindrata può legittimare l’Agenzia delle Entrate a presumerne un maggior reddito del contribuente attraverso il redditometro. Spetterà a quest’ultimo, indica la Cassazione, provare che le entrate presunte dal redditometro non esistono o sono in misura minore.