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Del Fra (CAO Pescara): “attenzione l’igienista dentale non fa prevenzione secondaria”
[venerdì 15 febbraio 2013]

Spett.le redazione,

leggo sempre con interesse e attenzione le notizie pubblicate su “Il Dentale”.  Nell’intervento del dott. Benedetti, collega odontoiatra che cura su L’Unità una rubrica, “Gengive rosse” si occupava del ruolo e delle competenze degli igienisti dentali ed enumerava le loro competenze professionali, citando una pubblicazione del Servizio Sanitario della Regione Toscana. Purtroppo tale “manuale” pecca di imprecisione che non posso non far rilevare: nella Scheda Mappa delle Competenze dell’Igienista Dentale tra le varie numerose competenze si inserisce anche quella di “effettuare prevenzione primaria, secondaria e terziaria”.

Prevenzione Primaria: è la forma classica e principale di prevenzione, focalizzata sull'adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole.

Prevenzione Secondaria: si tratta di una definizione tecnica che si riferisce alla diagnosi precoce di una patologia, permettendo così di intervenire precocemente sulla stessa, ma non evitando o riducendone la comparsa.

Il Decreto per l’igienista dentale è quello n.137 del 15 Marzo 1999 che all’art.1, comma 2 dispone:

L'igienista dentale:

a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;

Quindi nessuna competenza in prevenzione secondaria!

Non è la prima volta che una Regione, e la Toscana è una delle più attive in tal senso, travalica le proprie competenze in materia di Professioni e di Salute. Occorre a questo punto ricordare che la potestà  legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.

Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale -( Corte Costituzionale:sentenza n. 138 del 2009, nonché, fra le altre, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 200, sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007 e n. 355 del 2005).

Faccio questa precisazione solo per amor di verità e perché non siano possibili confusioni su ruoli e competenze di Odontoiatri ed Igienisti. Sono profondamente convinto dell’importanza della figura dell’Igienista dentale per migliorare i livelli di salute orale della popolazione italiana, ma questo deve avvenire nel pieno rispetto delle competenze indicate nel profilo professionale stabilito esclusivamente da Leggi statali.

Giovanni Del Fra: Presidente Albo Odontoiatri Pescara


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