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Dentiere come bulloni. Nell’accertamento fiscale conta anche il numero di protesi acquistate, anche se per riabilitare un paziente ne servono più di una. Se la cartella clinica non è dettagliata giusto sanzionare l’odontoiatra
[mercoledì 20 febbraio 2013]

Per l’accertamento fiscale le protesi dentali contano come gli aspira saliva, bicchierini, tovagliolini: il numero di quelle acquistate deve equivalere al numero di pazienti trattati e fatturati.

Ad indicarlo è la Corte di Cassazione  (sentenza n. 3777 del 15 febbraio 2013) che ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria legittimando il metodo induttivo basato sull'acquisto di materie prime.

A rivolgersi alla Cassazione era stata l’Agenzia delle Entrate che aveva avanzato ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria di Bari che dava ragione ad un odontoiatra sanzionato per una non congruità tra il numero di protesi fatturate dal laboratorio odontotecnico ed il numero di pazienti trattati (e fatturati) dallo studio.

L’odontoiatra aveva sostenuto, e la Commissione tributaria di Bari aveva condiviso questa tesi difensiva, che la discrasia tra numero di protesi acquistate e fatture emesse derivava dal fatto che molte di queste erano provvisorie e l’odontoiatra chiede il compenso per una prestazione unitaria, nell’abito della quale l’applicazione di protesi definitiva è normalmente preceduta dall’applicazione di una o più protesi provvisorie.

Di parere diverso la Cassazione che indica come la Commissione tributaria non avesse considerato, come invece fatto dall’amministrazione finanziaria nel sanzionare l’odontoiatra in prima istanza, che lo stesso non aveva fornito le doverose giustificazioni; in particolare una dettagliata cartella clinica.

“Nella fattispecie –si legge nella sentenza- è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, ricostruiti induttivamente ove la cessione o l’impiego in prestazioni d’opera di beni possa desumersi dalla esistenza di documentazione di acquisto. Spetta infatti al contribuente fornire la specificazione appropriata per categorie omogenee di beni. A tale principio risponde anche il caso di prestazioni sanitarie avente base nella istallazione di protesi dentarie, giacché ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità”.

 


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