“Il sanitario deve comunicare all’Ordine o Collegio di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata, al fine della valutazione della conformità ai principi di decoro, dignità e indipendenza della professione. Quindi, viola il codice deontologico il sanitario che non provveda né alla preventiva comunicazione della costituzione della società della quale è direttore sanitario, né alla trasmissione dell’atto costitutivo e dello statuto”.
A sancirlo è la sentenza della CCEPS (del 24 ottobre 2011) pubblicata insieme agli altri massimari del 2011 sul sito del Ministero della Salute.