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Per la Cassazione l’incarico al dentista si formalizza anche senza il consenso informato
[mercoledì 24 aprile 2013]

Il difetto di consenso informato non attiene né alla validità del contratto d’opera professionale nè alla diagnosi della situazione del paziente ed alla scelta della terapia, bensì alla scelta del trattamento sanitario necessario per l’attuazione della stessa. A sostenerlo è la Cassazione con la sentenza  n. 8527, Seconda sezione Civile dal 8 aprile scorso.

I giudici erano stati chiamati a decidere sulla vicenda di una paziente rivoltasi ad uno studio odontoiatrico per una visita di controllo a causa di un’algia alle arcate inferiori. Durante la visita il dentista “si era limitato a limare alcuni denti e a rilevare il calco dell’arcata dentale, prospettando la necessità di più interventi operatori per un costo preventivato in 4.550 euro”.

Ma la paziente sostiene di non aver mai conferito nessun incarico al dentista anche perchè non ha mai firmato il consenso informato, dice, e per questo decide di non pagarlo. Il dentista si rivolge all’autorità giudiziaria. Il giudice di pace dà ragione alla donna, ma in tribunale accoglie le tesi del dentista condannando la donna a rimborsare la somma di 1.347 euro.

Sentenza che la donna non accetta e ricorre in Cassazione confermando a sostenere che non aveva mai conferito l’incarico scritto, attraverso il consenso informato, al dentista.

Di parere diverso i giudici della Corte Suprema che chiariscano, ci spiega l’avv. Silvia Stefanelli esperto di diritto sanitario in Bologna, come il rapporto circa “l’impegno professionista-paziente e l’inosservanza dell’obbligo di attenere il consenso informato: il difetto di quest’ultimo, se può eventualmente giustificare una domanda risarcitoria relativa al trattamento sanitario già posto in essere (la limatura dei denti) e per il quale la paziente non era stata messa in condizioni di valutarne il rischio, di certo non motiva l’azzeramento ab-origine dell’incarico”.

In sostanza precisa l’avvocato “il contratto disciplina il rapporto tra le due parti mentre il consenso informato legittima il trattamento del sanitario”.


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