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Articolo informativo del professionista, se è pubblicitario per la Cassazione va sanzionato. Renzo (CAO) centrale il ruolo di verifica dell’Ordine
[giovedì 9 maggio 2013]

Il caso esaminato dalla Suprema Corte  è simile a quello di molti odontoiatri che rilasciano interviste più o neo informative a giornali e riviste.

Nel settembre 2007, su di un allegato ad un quotidiano, veniva pubblicata una intervista ad un avvocato di Brescia in cui raccontava la sua esperienza in tema di consulenza aziendale verso l’estero.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia ritiene che l’intervista violasse le norme deontologiche in tema di pubblicità e informazione dell’attività professionale aprendo un procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto. Non ritenendo le motivazioni portate a difesa esaustive, nel dicembre 2008 l’Ordine sanzionava l’iscritto per “essere venuto meno ai doveri di lealtà, decoro e correttezza propri dell’esercizio della professione di avvocato”.

L’avvocato impugnava la decisione al Consiglio nazionale forense, che confermava la decisione, e poi in Cassazione.

Cassazione che con la sentenza numero 10304/13 del 9 aprile scorso, ricorda come sia consentita la pubblicità del professionista  se questa è “funzionale all’oggetto, veritiera, corretta e non viola l’obbligo di segreto professione e non è univoca, ingannevole o denigratoria”. Costituisce invece illecito, continuano i Giudici, la pubblicità informativa finalizzata all’acquisizione della clientela ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione, ma i poteri sanzionatori in tema di pubblicità -rammenta la Corte- spettano all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato mentre spetta all’Ordine il compito di verifica e di sanzione sul comportamento dell’iscritto in base al Codice deontologico.

Nel caso in questione la Cassazione ha giudicato l’articolo una pubblicità lesiva della dignità e del decoro della professione. Il tipo di pubblicazione, il titolo dell’articolo, la forma dell’intervista -motivano i Giudici- non consentivano al lettore di comprendere chiaramente che l'intervista pubblicata in realtà era finalizzata a promuovere le attività dello studio.

“Ancora una volta viene confermato il ruolo e le funzioni disciplinari degli Ordini per quanto concerne la pubblicità delle attività professionali che può essere realizzata soltanto nell'ambito di precisi e specifici limiti deontologici di cui l'Ordine stesso è il garante”, scrive il presidente nazionale CAO Giuseppe Renzo ai presidenti provinciali commentato la decisione della Cassazione. “Questa sentenza -continua- è di altissimo livello considerato anche l'Organo giudiziario da cui proviene, sarà ovviamente oggetto di ulteriore approfondimento nell'ambito di un incontro che avrò con il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Prof. Giovanni Pitruzzella e ovviamente durante la nostra prossima Assemblea”.

 


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