Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 21103 del 16 maggio 2013 intervenendo sul ricorso presentato da un odontoiatra che durante un controllo era stato accusato di evasione fiscale e si era visto sequestrare tutto il materiale informatico, fra cui tutte le pen drive e i computer dello studio.
Per i militari il dentista avrebbe potuto formattarli e per cancellare i dati, per l’odontoiatra, invece, non esiste una pertinenza fra questi oggetti e la misura.
La Cassazione invece sostiene la legittimità del sequestro anche se questo deve essere valutato nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa. In questo caso è stato ritenuto concreto il rischio di una formattazione dei supporti informatici e quindi legittimo il sequestro.