Si era rivolto ad un dentista per un importante intervento di riabilitazione impiantare, preventivo 19mila euro. Durante le cure, durate anni, il paziente corrisposto allo studio 17.500 euro di acconti. Al termine della cura il paziente si rifiuta di versare i rimanenti 1.500 euro in quanto il dentista si non aveva voluto consegnargli le radiografie, almeno secondo quanto raccontato dalla stampa locale.
La vicenda approda davanti al giudice che condanna, nonostante il lavoro sia stato giudicato eseguito correttamente, il dentista con la pena di due mesi di reclusione per appropriazione indebita.
“La condanna in penale del collega per appropriazione indebita –commenta Marco Scarpelli odontologo forense di Mialno e docente all’Università degli studi di Firenze- accade in un caso che, come descrive l’articolo, è privo di riscontri in punto di responsabilità medica”.
“In pratica –continua il dott. Scarpelli- il collega che ha lavorato bene viene comunque sanzionato per non avere consegnato due radiografie al paziente che, evidentemente, gliele aveva formalmente richieste. Ora, la premessa è che la documentazione del caso, a prescindere da come le cure siano state svolte e financo se siano state o meno pagate, è di proprietà giuridica del paziente. Trattasi infatti di dati sensibili, personali, che il medico custodisce “per conto” del paziente e che a quest’ultimo deve senz’altro consegnare se a lui richiesto.
Sul punto recita chiaramente l’articolo del Codice Deontologico della FNOMCeO (ultima edizione dicembre 2006, per altro in attuale fase di revisione) quando afferma che “il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto” (Articolo 25- Documentazione clinica).
Vale la pena precisare che la consegna della documentazione al paziente o a persona da lui delegata, deve essere associata ad acquisizione di opportuna ricevuta atta non solo a dimostrare di avere restituito la documentazione ma anche di chi ha a questo punto in mano la documentazione stessa.
Buona regola inoltre tenere copia della documentazione: nel caso di documentazione digitale, si consegnerà la stampa autenticando con timbro, firma e data. Nel caso di consegna di supporto informatico, allegare distinta accompagnatoria con indicazione di quanto contenuto nel CD e facendo firmare ricevuta relativa.
In ogni caso ricordiamo sempre che la documentazione consegnataci dal paziente non è di nostra proprietà ma di proprietà esclusiva del soggetto cui si riferisce con obbligo di conservazione protettiva ma anche di restituzione se richiesta”.