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Ritocchi con filler, attenzione alla fattura: se la prestazione è “estetica voluttuaria” vuole l’Iva
[giovedì 18 luglio 2013]

Correggere gli inestetismi delle labbra con filler o prodotti simili è una pratica consentita anche ai laureati in odontoiatria a patto che il “ritocco” serva a completare la cura odontoiatrica.

Anche dal punto di vista fiscale il “ritocco” rientra nelle prestazioni sanitarie esenti Iva solo se queste non sono esclusivamente finalizzate ad un “ritocco estetico voluttuario”, come ha sottolineato nel 2005 l’Agenzia delle Entrate. Parere confermato dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 marzo 2013.

A cercare di fare chiarezza sul “ritocco estetico voluttuario” è il presidente dell’OMCeO di Milano rispondendo ad un quesito posto da un iscritto specialista in chirurgia plastica, sull’applicabilità’ dell’IVA alle prestazioni di chirurgia estetica, sulla base della recente sentenza della Corte Europea.

Forte del parere del consulente legale avv. Enrico Pennasilico acquisito e fatto proprio dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 25/6/2013, il presidente Roberto Carlo Rossi si dice perplesso della presa di posizione dell' Agenzia delle Entrate che pretende che si distingua tra una chirurgia estetica necessaria e una chirurgia estetica voluttuaria. “Un medico responsabile, effettua esclusivamente atti chirurgici necessari, nell'interesse del paziente e giammai atti chirurgici voluttuari”, così precisa il presidente OMCeO di Milano.

“Orbene  -continua Rossi- ritengo inconcepibile, se non vietato, svolgere una prestazione di chirurgia estetica voluttuaria, perché il medico responsabile non può compiere prestazioni chirurgiche voluttuarie e, cioè, superflue ma solo prestazioni chirurgiche necessarie ed utili per il paziente, nel rispetto della legislazione vigente, nonché delle norme deontologiche che certamente escludono la possibilità di interventi chirurgici superflui, privi di valenza terapeutica, solo per soddisfare un inammissibile capriccio”.

“Certo -continua nella nota inviata all’iscritto- può essere delicato passare dall'affermazione dei principi sopra esposti, all'esame di casi concreti. Penso a chi richiede ed ottiene un ingrossamento delle labbra, pur avendo delle labbra normali, solo per seguire la moda. E' però del tutto evidente che non può competere all' Autorità fiscale il sindacato della voluttuarietà o superfluità dell'intervento, la cui valutazione resta affidata al medico chirurgo o all'odontoiatra che potrebbero essere chiamati a rispondere, in sede civile, penale e disciplinare, per avere svolto una prestazione sanitaria superflua. Infatti il presupposto della liceità dell'intervento chirurgico, oggettivamente lesivo dell'integrità fisica, è lo scopo terapeutico, accompagnato da quel consenso informato, espressamente normato dalla Convenzione di Oviedo”.

Secondo il presidente OMCeO di Milano, la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea sembra confermare la legittimità della esenzione IVA di tutte le prestazioni medico-chirurgiche, attinenti alla diagnosi e alla cura della persona che non possono non avere scopo terapeutico e che possono essere effettuate esclusivamente dal sanitario abilitato.

Quindi, questo lo sottolineiamo noi, attenti a cosa scrivete sulla fattura e sul consenso informato.

 


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