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Obbligo dell’assicurazione RC professionale entro il 13 agosto, molto probabile la proroga. Il segretario FNOMCeO Luigi Conte delinea i possibili scenari e consiglia
[venerdì 19 luglio 2013]

Entrerà in vigore il prossimo 13 agosto l’obbligo, per i medici e gli odontoiatri, di sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile e comunicarlo al paziente prima dell’inizio della cura.

Norma che interessa in misura minore i dentisti liberi professionisti (c’è qualche professionista che rischia lavorando senza una copertura assicurativa?) mentre incide pesantemente sui medici soprattutto quelli dipendenti del SSN anche loro obbligati a sottoscrivere una polizza RC professionale. La norma era contenuta nel Decreto Legge 138/2011 e la Riforma delle Professioni  (Dpr 137/2012) e la Legge Balduzzi (L. 189/2012), che ha meglio specificato gli obblighi in ambito sanitario.

Obbligo che, probabilmente, potrebbe venire prorogato se sarà approvato un emendamento governativo al ddl di conversione del Decreto del Fare, che ha già ricevuto il via libera dalla  Commissione Affari Costituzionali della Camera e che passa ora in Aula.

Su questo punto interviene Luigi Conte, Segretario della FNOMCeO, in una intervista pubblicata sul sito della Federazione.

“Va innanzitutto premesso che la maggior parte dei Medici e degli Odontoiatri italiani sono già assicurati –risponde Conte alla domanda che punta a capire cosa cambierà con l’applicazione del Decreto- anche se con “coperture” diverse a seconda che lavorino nel settore pubblico o privato. Per quanto riguarda i medici delle strutture pubbliche, infatti, essi sono coperti dalla polizza stipulata dall’Azienda sanitaria di appartenenza. L’Amministrazione, dopo aver risarcito il danno al paziente, può poi rivalersi sul medico dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave. Il medico dipendente, per tutelarsi da un eventuale giudizio di rivalsa dell’Azienda nei suoi confronti, stipula quindi anche un’idonea polizza assicurativa a suo carico”.

Ma tutti i dentisti e medici iscritti all’Ordine dovranno assicurarsi?

“Ai sensi dell’articolo 1904 del Codice Civile –continua Conte- il Contratto di Assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno. È evidente, quindi, che il medico in pensione che rimane iscritto all’Albo ma non svolge più alcuna attività, neppure libero-professionale, non può essere obbligato a stipulare la polizza”.

A questo link l’intervista integrale firmata dal Capo ufficio Stampa FNOMCeO Simona Dainotto 

Sull’argomento leggi anche:

[10/09/2012] Riforma delle professioni: approvato il decreto. Cosa cambia su formazione, assicurazione e pubblicità

 


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