Con una nota pubblicata a fine Agosto sul proprio sito il Ministero della Salute ricorda la normativa europea sugli sbiancanti dentali da poco recepita anche in Italia.
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 e il Regolamento (UE) n. 344/2013, spiega il Ministero della Salute, hanno introdotto, a partire dall'11 luglio 2013, alcune modifiche riguardanti i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno. I due regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea.
A partire dall'11 luglio, ricorda il Ministero, i prodotti cosmetici a base di perossido di idrogeno (H2O2), devono essere conformi alle disposizioni dei due regolamenti, con particolare riferimento all’allegato III, numero d’ordine 12, del Regolamento (UE) N. 344/2013.
In particolare, continua la nota del Ministero, a partire dall’11 luglio 2013:
1) i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, attualmente classificati come dispositivi medici e marcati CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE, non possono più essere immessi sul mercato come tali ma solo come cosmetici in conformità ai due regolamenti.
2) i prodotti sbiancanti dentali con concentrazione > 0,1 % ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, classificati come dispositivi medici e marcati CE già presenti sul mercato non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale.
La nota non fa cenno dei prodotti contenenti dosi superiori al 6% di perossido di idrogeno e registrati come dispositivi medici e marcati CE che seguendo la logica del legislatore europeo (evitare che il paziente venga messo a contato con prodotti con concentrazioni superiore al 6% di perossi di idrogeno) non dovrebbero più essere utilizzati e commercializzati.