Scatteranno dal primo febbraio 2012 le sanzioni per chi effettua pagamenti in contante superiore ai 999,99 euro. A chiarirlo è una circolare della direzione Antiriciclaggio del Ministero delle Finanze, in cui vengono indicati i nuovi termini per l'avvio dell'iter amministrativo attraverso il quale si applicano le pene pecuniarie alle violazioni del limite fissato dal Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011.
Ricordiamo che la norma vieta l’uso del contante per i pagamenti di beni e servizi superiori ai mille euro, sopra questa soglia si dovrà utilizzare tutti quegli strumenti di pagamento tracciabili come assegni, carte di credito, bonifici bancari etc. Gli assegni dovranno essere “non trasferibili” e quelli intestati a “me medesimo” potranno essere incassati solo dal traente.
La norma vale anche per i libretti al portatore che non potranno superare la somma di 999,99; quelli in essere potranno essere estinti, o ridotti alla cifra consentita, entro il 31 marzo 2012.
Il Ministero ricorda anche come il limite vale anche per i pagamenti frazionati ma inferiori al limite di mille euro: è l’operazione economica a fare riferimento. Non è quindi consentito pagare con acconti di 500 euro, per esempio, per saldare una fattura di 2000 euro.
Dal primo febbraio saranno dunque sanzionabili i cittadini che non si atterranno a queste norme, le sanzioni variano dall'1 al 40% degli importi trasferiti per somme che variano da 1000 e 50mila euro superati i quali la percentuale sale al 5%. La contestazione della sanzione può avvenire, d’ufficio, da parte del Ministero delle Entrate o della guardia di Finanza nei 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte di banche o Poste, dell'infrazione rilevata.