In materia di pubblicità sanitaria vale quanto indicato dalla Legge Bersani che ha abrogato quanto imposto dalla legge 175 del 1992 in tema di pubblicità sanitaria. A chiarirlo definitivamente è il Ministero della Salute con una nota del Direttore Generale Giovanni Leonardi inviata il 30 aprile scorso a tutti gli Ordini delle professioni che si occupano di salute, ai Nas ed agli Assessorati alla Sanità regionali.
La nota arriva dopo la sentenza della Corte di Cassazione (3717 del 9 marzo 2012) che aveva stabilito che la 175/92 non si applica neppure alle strutture sanitarie gestite da società di capitali in contrasto propri con una interpretazione data dallo stesso Ministero della Salute con una nota del 30 aprile 2008 con la quale riteneva che il divieto di svolgere pubblicità in materia sanitaria non operava più nei confronti dei singoli liberi professionisti e delle società di persone ma soltanto nei confronti delle attività professionali svolte in forma societaria. Parere nato, secondo il Ministero, in quanto le società di capitale -essendo caratterizzate dalla figura del socio di mero capitale, figura non prevista dall’art.2 della legge Bersani- rimanevano soggette alle norme della pubblicità sanitaria di cui alla L.n 175 del 1992 e successive modificazioni.
Dopo la sentenza della Sprema Corte di Cassazione, scrive il dott. Leonardi, “appare definitivamente superato l’orientamento ministeriale potendo affermare che l’intera materia della pubblicità sanitaria resta assoggettata alle disposizioni introdotte dalla Legge Bersani senza operare alcun distinguo tra le società di persone e le società di capitali”.
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