Avete deciso che è ora di “appendere la turbina al chiodo” oppure di comunicare a richiedere la pensione continuando a lavorare ma non sapete se potete farlo e come farlo? Bene il vostro Ente di previdenza vi viene incontro pubblicando un Vademecum sulla previdenza ENPAM.
Come saprete dal 1 gennaio di quest’anno è entrata in vigore la riforma previdenziale e chi sta pensando di andare in pensione nel 2013 deve sapere che può farlo se ha compiuto 65 anni e sei mesi se punta alla pensione di vecchiaia. Se invece non si ha questi requisiti ma si vuole ugualmente percepire la pensione è possibile richiedere quella anticipata se nel 2013 si ha una età minima di 59 anni e sei mesi, 35 anni di contribuzione effettiva, riscattata e/o ricongiunta, almeno 30 anni di anzianità di laurea. Si può andare in pensione anticipata anche senza il requisito minimo di età: in questo caso però dovete avere 42 anni di contribuzione effettiva, riscattata e/o ricongiunta e, comunque, un’anzianità di laurea di almeno 30 anni.
Per i dentisti o medici che hanno rapporti con il Servizio sanitario nazionale (e/o con gli enti non convenzionati con il Ssn, come per esempio l’Inps, l’Inail, le Ferrovie dello Stato, le Casse marittime e le Casse aziendali etc.) devono, prima di inoltrare domanda di pensionamento, cessare il rapporto di lavoro. I liberi professionisti, invece, potranno percepire la pensione e continuare a lavorare.
La pensione anticipata, precisano dall’Ente previdenziale di medici e dentisti, è prevista per tutti i fondi dell’ENPAM (libera professione, medicina generale, specialistica ambulatoriale). Fa eccezione solo la Quota A del fondo di previdenza generale a cui contribuiscono tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all’Albo. Per chi versa alla Quota A sarà comunque possibile richiedere il pensionamento al 65° anno invece che a 65 anni e sei mesi, scegliendo, però, retroattivamente il metodo di calcolo contributivo definito dalla legge 335/95.
A questo link il Vademecum della previdenza ENPAM.
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