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Speciale Previdenza: questi i fondi ENPAM obbligatori e non. Chi deve iscriversi e come si contribuisce
[venerdì 10 maggio 2013]

I medici e gli odontoiatri iscritti all'Albo professionale sono obbligatoriamente tenuti al versamento dei contributi presso il Fondo di Previdenza Generale “Quota A”, a prescindere che vi sia esercizio effettivo della professione. Il contributo è dovuto dal mese successivo all'iscrizione all'Albo sino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per invalidità o al mese di compimento dell'età pensionabile, ovvero, in via facoltativa, sino al 70° anno di età.

I contributi minimi obbligatori sono stabiliti in misura fissa per tutti gli iscritti suddivisi per fasce di età e vengono annualmente indicizzati.

Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare un contributo per la copertura degli oneri derivanti dall'erogazione di indennità di maternità, adozione, aborto ed affidamento preadottivo, annualmente determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Nel novembre scorso l’ENPAM ha approvato ed attivato la riforma previdenziale.

Questi i fondi Enpam obbligatori

• Fondo di Previdenza Generale “Quota A”: sono iscritti tutti i medici e gli odontoiatri, come conseguenza necessaria ed automatica della loro iscrizione all'Albo Professionale, a prescindere dalla circostanza che vi sia esercizio effettivo della professione o iscrizione presso altri fondi di previdenza parimenti obbligatori;

• Fondo di Previdenza Generale “Quota B” -  Fondo della Libera Professione: sono iscritti i medici e gli odontoiatri che nello svolgimento di attività libero professionale producano un reddito superiore a quello già assoggettato a contribuzione presso la “Quota A”;

• Fondi di Previdenza Speciali: sono iscritti tutti i medici e gli odontoiatri che prestano la loro attività professionale in regime di convenzione con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati, e già subentrati agli Enti mutualistici soppressi con la legge 30 dicembre 1978 n. 833. Anche l'iscrizione ai Fondi Speciali è automatica, conseguendo necessariamente alla stipula delle convenzioni.

Fondo della Libera Professione - “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale

Al Fondo della Libera Professione (“Quota B” del Fondo di Previdenza Generale) è dovuto un contributo proporzionale al reddito libero professionale prodotto dall'iscritto nell'anno precedente quello di versamento.

Secondo quanto previsto dalla riforma dell’Ente previdenziale l’aliquota contributiva per la Quota “B”, il fondo dove sono iscritti la maggioranza dei dentisti è del 12,5% fino al 2014. Dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale dell’1% all’anno fino a un massimo del 19,5% (nel 2021).  I contributi versati dal 1° gennaio 2013 verranno trasformati in rendita mensile con un’aliquota di prestazione (o rendimento) dell’1,25%. È previsto anche un aumento del tetto di reddito entro il quale si pagano i contributi ordinari: nel 2013 sarà di 70.000 euro, nel 2014 sarà di 85.000 euro, fino ad agganciarsi, dal 2015 in poi, al massimale stabilito dalla legge per l’Inps.

Il metodo di calcolo della pensione resta il contributivo indiretto ENPAM ovvero stabilito dall’Ente sulla base ai compensi versati rivalutati secondo tecniche attuariali.

Queste le tipologie di trattamento pensionistico e quando è possibile richiederla

Pensione ordinaria di vecchiaia: spetta al raggiungimento del 65° anno di età, con un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva in costanza di iscrizione (15 anni in caso di cancellazione o radiazione dall'Albo prima del raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia);

Supplemento di pensione di vecchiaia: destinato agli iscritti che contribuiscono alla “Quota B” del Fondo Generale oltre il 65° anno di età, viene liquidato d'ufficio ogni tre anni sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento;

Pensione di invalidità: erogata agli iscritti che, in costanza di contribuzione al Fondo, a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento del 65° anno di età, divengono inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale. L'Enpam prevede la garanzia di un trattamento minimo in materia di pensione di invalidità, indicizzato al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e pari, per l'anno 2011, ad €14.088,69;

Pensione a superstiti: indiretta e di reversibilità. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto deceduto in costanza di contribuzione al Fondo ed è costituita da un'aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al professionista ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso.  La pensione di reversibilità spetta ai superstiti dell'iscritto già pensionato del Fondo ed è pari ad un'aliquota della pensione in godimento all'atto del decesso. Le aliquote più frequenti sono diversificate a seconda del nucleo familiare superstite.

Restituzione dei contributi pari all'88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%, erogata in caso di cancellazione dall'Albo o di cessazione del rapporto professionale prima del compimento dei 65 anni e con un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

 


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