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L’Antitrust apre istruttoria contro la FNOMCeO: l’Ordine limita la concorrenza in tema di pubblicità
[lunedì 16 settembre 2013]

Nonostante la volontà di “collaborare per garantire il libero esplicarsi della concorrenza che non può, però, tradursi in diffusione di messaggi scorretti e ingannevoli che possono realmente porre in pericolo la salute pubblica” espressa durante l’incontro del maggio scorso tra il presidente dell’Antitrust Giovanni Petruzzella ed il presidente della CAO nazionale Giuseppe Renzo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto una istruttoria contro la FNOMCeO per “intesa restrittiva della concorrenza”.

A chiedere l’intervento dell’Antitrust una serie di professionisti e Groupon (il sito di offerte online da tempo in “guerra” con FNOMCeO ed ANDI) che ritengono le azioni attuate dagli Ordini provinciali per fare rispettare il Codice deontologico e le Linee guida in tema di pubblicità sanitaria penalizzanti ed illegali.

In particolare i professionisti lamentano i richiami e le azioni disciplinari delle OMCeO verso gli iscritti che pubblicizzano i propri studi, anche con la promozione di tariffe scontate o gratuite, mentre Groupon denuncia le azioni mediatiche per denigrare il servizio (scarsa della qualità delle prestazioni) e la pressione fatta sugli iscritti che hanno proposto offerte, convocandoli e minacciandoli (così lamenta Groupon) di azioni disciplinari.

Considerato che i professionisti sono tenuti ad applicare ed osservare il Codice di deontologia medica l’Atitrust ritiene che:

· i medici e gli odontoiatri, in quanto prestano stabilmente a titolo oneroso e in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono attività economica ai sensi dei principi antitrust. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza, essi possono essere qualificati come Imprese;

· la FNOMCEO, in quanto ente rappresentativo di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, può essere qualificata come un'associazione di imprese;

· il Codice di deontologia medica e la Linea Guida, in quanto atti adottati da un ente rappresentativo di imprese che forniscono prestazioni professionali mediche ed odontoiatriche, costituiscono deliberazioni di un'associazione di imprese, qualificabili come un'unica intesa;

· il Codice di deontologia medica contiene disposizioni idonee a limitare ingiustamente l’utilizzo dello strumento pubblicitario da parte dei professionisti iscritti agli Albi.

In particolare gli articoli del Codice deontologico contestati sono l’art. 56, il divieto alla pubblicità promozionale motivandolo con  il decoro professionale,  l’art. 56 comma 2, il divieto alla pubblicità comparativa, l’art.5 delle Linee guida sulla pubblicità il divieto di proporre le tariffe e l’art. 56 comma 3 del Codice deontologico e l’art. 9 delle Linee guida che stabiliscono che l’iscritto deve chiedere verifiche preventive all’Ordine pena la sanzione disciplinare.

“I contenuti delle disposizioni sopra citate –si legge nel documento con cui l’Antitrust informa dell’apertura dell’istruttoria nei confronti della FNOMCeO- appaiono esorbitare anche da quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 137/12, il quale, nel riconoscere che la diffusione di pubblicità equivoca e non trasparente costituisce "illecito disciplinare" non ha affatto attribuito agli Ordini forme preventive di controllo o di autorizzazione della pubblicità dei medici, così come già affermato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 3717/201221”.

“In sostanza –continua l’Antitrust- le disposizioni di cui all'art. 56 del Codice deontologico e ai punti 5 e 9 della Linea Guida, in quanto idonee ad ostacolare ingiustificatamente l'attività pubblicitaria dei medici e degli odontoiatri, costituiscono restrizioni della concorrenza particolarmente rilevanti, atteso che esse provengono dal massimo organo esponenziale della categoria”.

Ora la FNOMCeO ha la possibilità di essere sentita dall’Antitrust, il provvedimento dovrà concludersi entro il 30 settembre 2014.


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