Spesso il dentista non si considera un “proscrittore” di farmaci, ma non è così Anche lui deve conoscere le regole che come proscrittore è tenuto a rispettare ogni volta ch prescrive un farmaco per il proprio paziente.
Per “medicinale” (ovvero quanto prescrivibile mediante ricetta), si deve intendere, in base all'art. 1 del D.Lgs 219/2006, “ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative delle malattie umane, ed anche ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica”.
La ricetta medica è un documento rilasciato da un medico che permette alle farmacie di erogare farmaci, ovvero medicinali, nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci stessi. La ricetta medica è altresì utilizzata per la richiesta di prestazioni sanitarie sia in strutture pubbliche che private, queste ultime solo se accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Le norme che regolano questa materia sono tuttavia lacunose e molto controverse e sono contenute nel Decreto Legge 196/2003, al Capo IV, negli articoli 87 e seguenti che di seguito analizziamo.
Prescrive l’art. 87 che, per quanto attiene ai medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, le ricette relative a prescrizioni di tali medicinali devono essere redatte sull’apposito modello cartaceo e strutturate in maniera tale da permettere di risalire all'identità dell'interessato. La ricetta è composta da un tagliando, ove saranno da indicare le generalità e l’indirizzo dell’assistito, ed il modello di ricetta. Quando il farmacista lo ritenga indispensabile infatti, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, potrà valutare e controllare la correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
Per i medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale, nel modello cartaceo di prescrizione, le generalità dell'interessato non vanno indicate. Il medico può decidere di indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Infine, nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato per uso di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
Chiara Scarpelli: Avvocato, libero professionista, Milano
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11/05/2012] La ricetta medica cosa si deve sapere (parte terza): il quadro generale
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