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La ricetta medica cosa si deve sapere (parte seconda): le sue caratteristiche
[venerdì 11 maggio 2012]

Nella prima parte descritto cosa è la ricetta medica e le norme che la regolamentano. Ora entriamo nel particolare illustrando le sue  caratteristiche.

• la ricetta medica deve contenere obbligatoriamente, a pena di nullità, data e firma originale del medico prescrivente;

• la data non può ovviamente essere posteriore a quella di presentazione della ricetta in farmacia. La firma, soprattutto nelle ricette contenenti stupefacenti, dovrebbe sempre essere leggibile;

• se la ricetta è redatta tramite computer ovvero è redatta con calligrafia diversa in diverse parti, ciò che le conferisce valore di "prescrizione" è la firma in originale del medico;

• solo in caso di motivato sospetto di aggiunta abusiva di una prescrizione il farmacista potrà chiedere conferma al medico. Diversamente la firma apposta sulla ricetta convalida la prescrizione;

• il medico può anche indicare nella ricetta il nome del principio attivo, lasciando al farmacista la scelta della specialità medicinale corrispondente o del relativo medicinale generico. Qualora esistano in commercio specialità aventi diverso dosaggio, sia unitario che complessivo della confezione, la prescrizione deve essere completa di questi elementi ovvero della posologia e della durata della terapia, al fine di consentire al farmacista la precisa scelta del prodotto;

• come già evidenziato, il nome e cognome del paziente possono non essere presenti nelle ricette ripetibili, ma sono obbligatori nelle ricette non ripetibili, per le ricette speciali (stupefacenti) e per le ricette contenenti veleni;

• i laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria possono prescrivere soltanto medicamenti necessari all'esercizio della loro professione, in altre parole quelli indicati per la terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, della mascella e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica.

La ricetta è valida su tutto il territorio nazionale; La ricetta in fotocopia è valida solo se riporta la firma in originale.

Il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o un altro medicinale prodotto industrialmente, si deve attenere alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'Autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Sanità. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per una indicazione o una via o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. In questi casi il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati di archivio in proprio possesso che consenta, anche in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato. Infine non è previsto che il medico apponga sulla ricetta alcuna dichiarazione relativa all'ottenimento del consenso del paziente.

 Concludendo possiamo affermare che:

- la ricetta medica è un documento rilasciato da un medico che permette alle farmacie di erogare medicinali;

- per i medicinali a  carico del Servizio sanitario nazionale, le ricette devono essere redatte sull’apposito modello cartaceo e strutturate in maniera tale da permettere di risalire all'identità dell'interessato..

- per i medicinali  non a carico del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate;

- La ricetta medica deve contenere obbligatoriamente, a pena di nullità, data e firma originale del medico prescrivente.

- La ricetta medica deve contenere obbligatoriamente, a pena di nullità, data e firma originale del medico prescrivente;

- Infine la ricetta medica deve essere sempre firmata dal medico curante (anche qualora la ricetta sia presentata in forma di fotocopia, questa dovrà essere firmata dal medico stesso).

- Le pene previste in caso di falsità sono molto severe, infatti la ricetta a carico del SSN, essendo prodotta da un medico dipendente o convenzionato con il SSN, ha la natura giuridica di atto pubblico ed il medico prescrittore assume la qualifica di pubblico ufficiale (medico dipendente) o incaricato di pubblico servizio (medico convenzionato).

- La "ricetta bianca", essendo una scrittura privata, presuppone, in caso di falsità, pene meno severe, anche se comunque non certo irrilevanti.

- In ogni caso non è necessario arrivare alle sanzioni penali: anche la semplice inappropriatezza della prescrizione (che non è quindi una ipotesi di falsità) espone il medico al rischio di essere accusato di danno erariale.

Chiara Scarpelli: Avvocato, libero professionista, Milano

Per approfondire leggi anche:

11/05/2012] La ricetta medica cosa si deve sapere (parte terza): il quadro generale

[11/05/2012] La ricetta medica cosa si deve sapere (parte seconda): le sue caratteristiche

[11/05/2012] La ricetta medica, cosa si deve sapere (parte prima). I consigli dell’avvocato

 


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